L’edificio in rete tutela i diritti del cittadino

16 Luglio 2015 Smart Building Italia


pavanLegge 164 e leggi precedenti. Potrebbe intitolarsi così la chiacchierata con Claudio Pavan, presidente nazionale degli antennisti di Confartigianato, a margine dell’incontro tenutosi la scorsa settimana a Torino. Con la CNA, Confartigianato è attivamente impegnata sul territorio a far conoscere i dettagli dell’articolo 135-bis (leggi qui) contenuto nella 164. È interessante sapere che la 164 entrata in vigore il 1 luglio 2015, e che giustamente alimenta grandi aspettative nella community di installatori e antennisti che ruota attorno a All Digital – Smart Building, è stata preceduta da altre norme orientate principalmente a garantire diritti al cittadino. Facciamo un telegrafico excursus. Nel 1940 viene garantito il diritto d’antenna attraverso la legge che impone ai proprietari di un edificio o appartamento di non opporsi all’installazione nella loro proprietà di antenne esterne per le radio degli abitanti degli edifici o appartamenti stessi. «Riconosco che quella legge garantiva molto di più gli interessi dei produttori delle radio che dei cittadini, – commenta Pavan – in ogni caso si sanciva un diritto». Quel diritto viene rinforzato nel 1973 da un Decreto del Presidente della Repubblica. Ribadito infine dalla Legge 166/2002 che recita: “Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari”. «E non dimentichiamo un altro diritto – continua Pavan – sancito nel 1948 dall’articolo 21 della Costituzione, quello all’informazione».

Diritti sanciti, leggi e decreti per tutelarli, eppure nel mercato non tutto va per il meglio, anzi.
«Purtroppo è vero, le leggi sono state fin qui disattese. Noi ci battiamo da anni su tutti i tavoli per ricordare che, a fronte di un diritto esistente da 75 anni, la realtà che riscontriamo non lo garantisce affatto. Non gli impianti fatti nella maggioranza dei casi anche in maniera discutibile né la consapevolezza dell’esistenza di servitù. E non è immaginabile che per affermare un diritto ci si debba rivolgere al giudice. Perciò l’esperienza ci insegna che se l’edificio viene predisposto all’installazione in fase di costruzione, il problema è agevolmente superato».

Strano poi sentir dire che esiste una scarsa percezione dellimportanza degli impianti di ricezione anche da parte del cittadino. Eppure tutti guardiamo la TV, moltissimi navigano in internet.
«Vero, ma la responsabilità maggiore ricade su progettisti e costruttori, scrupolosi quando si tratta di scegliere con l’acquirente piastrelle e sanitari, distratti invece quando si tratta di comunicazioni elettroniche – come l’Unione europea ha definito nella direttiva quadro del 2002, senza fare alcuna distinzione, i vari sistemi di trasmissione (DTT, satellite, fibra, rame, ecc.) – dando per scontato che una volta installata l’antenna il gioco è fatto. Solo quando entra in casa l’acquirente scopre che non basta la sola antenna. Ci deve pensare l’installatore a correggere la situazione, spesso con difficoltà».

Curioso. La legge del 2002 già prevedeva lobbligo di prevedere spazi appositi per le comunicazione elettroniche.
«La legge 166/2002 aveva però un difetto: era inserita in una quadro normativo riferito alle infrastrutture stradali, quindi al di fuori del contesto dell’edilizia. I costruttori non hanno faticato a scansarla, nonostante noi abbiamo continuato a ricordar loro l’esistenza della norma».

Perciò la Legge 164 corregge finalmente le distorsioni e garantisce quel diritto.
«La Legge 164, che ricalca infatti l’impianto della 166/2002, non fa che recepire la direttiva europea che dice più o meno “acclarato che la mancanza di spazi installativi genera costi anche gravosi per poter soddisfare il diritto all’informazione, la predisposizione degli spazi installativi in fase di costruzione risolve il problema”. La cartina di tornasole dell’efficacia della Legge 164 sarà quando l’acquirente di un’abitazione cablata potrà finalmente soddisfare in libertà qualunque esigenza in termini di comunicazione elettronica».

Si rende perciò necessario stringere il rapporto con costruttori e progettisti.
«Certo, specie con i progettisti, perché stando al dettato della 164 è il progettista, o l’architetto, che deve preoccuparsi di garantire gli spazi. Vero è che non esistono sanzioni, ma l’acquirente può sempre rivendicare la negazione del diritto all’informazione e rivalersi sul costruttore se l’abitazione non garantisce quelle prestazioni stabilite ora per legge».

I bollini. Lassessore alle attività produttive del Piemonte, Giuseppina De Santis, si è dichiarata sostanzialmente contraria a quella che lei percepisce come una nuova forma di burocratizzazione. La categoria invece difende il principio.
«Probabilmente non abbiamo avuto modo di chiarirci con l’assessore. Il bollino cui fa riferimento la Legge 164 non è l’ennesima carta che appesantisce la costruzione e la compravendita. Nel bollino noi ne riconosciamo la legittimità ai fini della visibilità dell’edificio».

In pratica, si tratta di uno strumento di marketing.
«È una misura per stimolare i costruttori, i quali attraverso il bollino hanno l’opportunità di dar valore alla costruzione e di identificarsi sul mercato».

Ancora una cosa sulla Legge 164. Lei tiene a sottolineare un malinteso: la cablatura prevista non deve essere necessariamente in fibra.
«Il legislatore scrive che devono essere previsti spazi installativi, aggiungendo poi “reti di accesso cablate in fibra ottica”. Noi siamo però dell’avviso che si tratta di una forzatura: cablare in fibra un edificio che si trova in una zona dove la connessione in fibra arriverà tra anni o addirittura non arriverà mai rappresenta un costo ingiustificato. Francamente, sarei portato ad interpretare la norma nel senso della suddivisione in quattro cluster fatta per la Strategia italiana per la banda ultralarga (leggi qui). Quindi, è logico usare la fibra negli edifici in cui è disponibile già la banda ultralarga, mentre in altra aree, specie in quelle a fallimento di mercato può benissimo andar bene il rame, oggi capace di generare anche una velocità di 1 Gigabit pur se limitati a brevi tratti, inferiori ai 200 metri. Tengo poi a precisare che devono sussistere le stesse possibilità di installazione anche per gli impianti d’antenna e satellitari, sempre nel rispetto del principio del diritto all’informazione».

All Digital Smart Building è il luogo dove sarà necessario approfondire tutto ciò.
«A Bologna faremo un “ripasso” generale, auspicando di incontrare costruttori in numero sostanzioso e allargando la platea anche con gli elettricisti. È importante completare la filiera: spesso sono gli elettricisti che eseguono gli impianti e predispongono le “scatole”. Devono cioè sapere come predisporle in base ai disegni dei progettisti».

Scarica qui la presentazione di Claudio Pavan