Nuovi edifici digitali. Ecco la legge

13 Novembre 2014 Smart Building Italia


smart-city-ia2È legge! Il decreto definito Sblocca Italia è stato infatti convertito in legge l’11 novembre, con «modificazioni, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», come si legge nella Gazzetta Ufficiale. E dunque, dal 1 luglio prossimo gli edifici di nuova costruzione dovranno essere equipaggiati per l’accesso alla rete e potranno ottenere l’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”. «Questa norma è un passo importante e significativo per la nostra professione. – commenta Alberto Zanellati, coordinatore nazionale CNA Installazione e Impianti – Stimiamo infatti almeno 70 mila nuove edificazioni e grandi ristrutturazioni all’anno dove sarà necessario il nostro contributo ed il nostro intervento. Detto ciò e alla luce dell’approvazione dello Sblocca Italia, All Digital al SAIE di Bologna assume maggior valore come luogo d’incontro con la filiera dell’edilizia. La scommessa su cui abbiamo puntato con impegno, diventa adesso una necessità». Qui di seguito pubblichiamo il testo licenziato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica relativo alle norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Art. 135-bis. 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.