Il nuovo mercato dell’energia elettrica e le comunità energetiche rinnovabili

29 Novembre 2024 Pasquale Capezzuto


Sulla GUUE L del 26.06.2024 sono stati pubblicati il Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024  e la Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Tali provvedimenti modificano le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 e i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e introducono una riforma del mercato elettrico con l’obiettivo di  assicurare la riduzione della volatilità dei prezzi, la sicurezza dell’approvvigionamento, il processo di decarbonizzazione e promozione dell’energia rinnovabile, l’integrazione dei mercati e del sistema energetico.

Notevoli sono le modifiche introdotte alle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 aventi influenza sul tema delle comunità energetiche.

La partecipazione attiva dei consumatori è un elemento fondamentale dei futuri mercati e sistemi unionali dell’energia elettrica, nel contempo i benefici della transizione energetica dovranno essere destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica.

È interessante notare come sia stata introdotta la modifica della definizione di cliente attivo, in particolare può diventare cliente attivo anche chi consuma energia condivisa.

La nuova definizione è contenuta nell’articolo 2(8): «cliente attivo»: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l’energia elettrica prodotta nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale.

Questa definizione amplia la qualifica di cliente attivo anche a soggetti che non producono energia ma che contribuiscono alla flessibilità o all’efficienza energetica.

Sui meccanismi di flessibilità il regolamento pone particolare attenzione, ricordiamo che ad oggi nel Paese questi meccanismi sono attivi solo a livello sperimentale.

Elemento chiave della riforma è l’introduzione, per la prima volta, del “diritto alla condivisione dell’energia rinnovabile”, sancito dall’articolo 15-bis della Direttiva.

Tale diritto di partecipare alla condivisione dell’energia come clienti attivi riguarda tutte le persone, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici (in alcuni casi altre categorie di clienti finali), nella stessa zona di offerta o in un’area geografica più limitata.

I soggetti che possono partecipare al mercato elettrico e quindi alla condivisione dell’energia sono i clienti civili, le PMI, gli enti pubblici, altre categorie a discrezione dello Stato membro, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito dallo Stato membro (articolo 15 bis diritto alla condivisione dell’energia).

I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia hanno i seguenti diritti:

– diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

– beneficiano di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali;

– non sono tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;

– hanno accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia;

– non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

– sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato;

– notificano gli accordi di condivisione dell’energia ai gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell’energia;

– possono usufruire della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Anche la definizione di condivisione dell’energia, riportata all’articolo 2 (10bis), viene ampliata,  «condivisione dell’energia”: l’autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.

Si ribadisce che la partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia (art 15 bis (2)) e si consente che la condivisione avvenga mediante accordi privati o tramite un soggetto giuridico, che può essere una CER (Direttiva 2024/1711, considerando 23).

Il regolamento pone particolare attenzione agli accordi di compravendita (art. 19 bis e quater).

La direttiva  introduce una nuova figura, l’organizzatore della condivisione dell’energia: i clienti attivi possono nominare un terzo quale “organizzatore della condivisione dell’energia” con i seguenti compiti: gestire le comunicazioni con fornitori e operatori di rete, supportare la gestione e il bilanciamento dei carichi flessibili, stipulare contratti e fatturare i clienti attivi, oltre a gestire l’installazione, la misurazione e la manutenzione degli impianti di generazione di energia rinnovabile o di stoccaggio.

L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.

Viene introdotto il «diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili» (art 15 bis (4)(a)).

Questa disposizione, attualmente non prevista dal GSE e dai meccanismi di incentivazione statali, consente di promuovere la partecipazione di clienti alle comunità, rendendo visibile il risparmio di energia in bolletta.

Altra disposizione che ha un notevole riflesso sul costo dell’energia é contenuta nell’articolo 11 della direttiva modificato: si  rafforza il «diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica».

Il quadro normativo nazionale dovrà prevedere che i fornitori offrano contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell’energia elettrica.

Tutti i clienti finali dovranno essere dotati di un contatore intelligente e devono poter concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

Per le altre categorie di clienti finali di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW, la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.

I progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendono l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò la quantità di tale energia accessibile dovrà essere in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa.

Secondo l’articolo 15 bis (10) la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri, senza accrescere l’onere amministrativo, al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell’energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.

La riforma del mercato dell’energia elettrica introduce un nuovo approccio più flessibile alle modalità e procedure di condivisione dell’energia e maggiori tutele per i clienti finali.

Si prevedono dunque nuove modifiche al quadro legislativo e regolatorio delle comunità energetiche, per l’attuazione a livello nazionale dei suddetti provvedimenti che dovranno essere effettuate entro il 17 gennaio 2025.

Pasquale Capezzuto

Presidente dell’Associazione Energy Managers di Bari, Presidente Commissione UNI/TC058 “Citta’,comunita’ e infrastrutture sostenibili”, già Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e Coordinatore della Commissione Energia, Impianti, Ambiente e Sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, membro del Gruppo di Lavoro Energia del C.N.I.