Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
Secondo il D.M. n. 37/08 i nuovi impianti, la trasformazione, l’ampliamento di quelli esistenti, sono soggetti alla redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, la documentazione è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le norme e le leggi.
L’art. 5 c.3 del D.M. n. 37 del 22-1-2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” contiene esplicito riferimento alla previsione di disponibilità di guide e norme redatte dagli organismi normatori per la redazione dei progetti.
L’osservanza da parte dei progettisti delle suddette guide gode, dunque, della presunzione di conformità alla regola dell’arte, principio cardine cui deve rispondere ogni attività progettuale e installativa.
Nel tempo, dal 1995 al 2022 si sono susseguite quattro edizioni della guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, esse rappresentavano il riferimento per definire i contenuti degli elaborati dei progetti di natura privata o pubblica.
Tale documento ha consentito ai progettisti di osservare quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 37/08: “I progetti elaborati in conformità alla presente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico Europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.”
A seguito della revisione dei provvedimenti legislativi in materia di contratti pubblici, ad opera del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare riguardo ai livelli di progettazione, ed ai contenuti di tali progetti, si è reso necessario procedere ad una nuova edizione della guida CEI 0-2 che tenesse conto di tali aspetti.
La nuova edizione del 2025 della guida contiene le indicazioni aggiornate sulla consistenza della documentazione di progetto degli impianti, di proprietà privata o pubblica, in relazione al livello progettuale, “fattibilità tecnica ed economica” o “progetto esecutivo” ed alla tipologia dell’opera privata o pubblica, sintetizzata nel Paragrafo 3.2, Tabella 3- A.
Negli allegati A e B, di tipo informativo, sono riportate indicazioni utili a chi redige e firma il progetto per la stesura di alcuni documenti.
Si e’ colta l’occasione della revisione per indicare in premessa che la guida ha lo scopo di “definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edifici /opere, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini”, in linea con le recenti indicazioni normative.
Viene opportunamente sottolineato che la progettazione degli impianti EEC deve essere fatta contestualmente a quella delle altre opere (strutturali, edilizie, ecc.), se presenti, al fine di poter prevedere adeguate infrastrutture destinate a ospitarli.
La novità, che si ritiene più rilevante, contenuta nella guida, come nel codice dei contratti, è la previsione riguardo all’obbligo di redazione della relazione di sostenibilità (RdS), documento previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’allegato B , di natura informativa, specifica come la relazione relativa agli impianti EEC, debba fornire una completa ed esaustiva valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi (ovvero il cosiddetto principio “Non arrecare danni significativi” Do No Significant Harm (DNSH).
Gli aspetti che devono essere presi in esame nella relazione sono definiti estesamente dal codice.
La guida, però, evidenzia gli aspetti relativi ai singoli punti della relazione, che il progettista degli impianti EEC dovrà sviluppare per quanto di competenza, al fine di supportare il professionista incaricato nella stesura della RdS.
La relazione deve evidenziare i seguenti punti:
- contributi significativi (degli impianti EEC) ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici
- adattamento ai cambiamenti climatici
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- transizione verso un’economia circolare
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici,
- stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare,
- l’analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico,
- una stima dell’impatto socio‐economico dell’opera, con specifico riferimento alla promozione dell’inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze,
- l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di sistemi predittivi.
Per ognuno dei suddetti punti la guida indica gli aspetti di natura impiantistica che devono essere analizzati dal progettista di impianti EEC e forniti in ausilio al titolare del progetto.
In conclusione, il progettista ha gli strumenti normativi aggiornati per poter predisporre un progetto a regola d’arte.