Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile
Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile – Definizione
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un gruppo di almeno due o più autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività del D.M. 16/02/2016.
I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”. Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.
L’energia elettrica “condivisa” beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.
Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa“.
Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio
- Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- Comunità di energia rinnovabile
Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.
Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.
L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.
Fonti:
Legambiente, GSE