Cablaggio verticale: la Regione Lazio ribadisce l’obbligatorietà
Si rinforza la cornice delle leggi e dei regolamenti relativi al cablaggio verticale degli edifici. Il 18 luglio scorso la Regione Lazio ha pubblicato il suo Bollettino Ufficiale n. 57 Supplemento n. 3 dove è pubblicata la legge Regione Lazio n. 7 dal titolo assai eloquente: Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio (se volete, scaricatelo qui).
Interessante per chi si occupa di installazioni e di prodotti per il cablaggio verticale (in particolare l’impianto multiservizio) è il contenuto dell’articolo 8, comma 8, che recita testualmente: «Per gli interventi di sostituzione edilizia di cui agli articoli 2 e 3 si devono realizzare gli impianti previsti dall’articolo 135 bis del d.p.r. 380/2001 (è l’ormai famoso articolo che rende il cablaggio degli edifici nuovi o ristrutturati obbligatorio, in vigore dal 1 luglio 2015, ndr). I comuni dovranno inserire tale obbligo tra le prescrizioni da seguire nella progettazione degli interventi».
Chi ha già letto il documento ci tiene a sottolineare la presenza nel testo delle parole “devono” e “dovranno“. I legislatori hanno evidentemente voluto rimarcare l’obbligo della realizzazione dell’impianto a prescindere da qualsiasi altra condizione territoriale, e cioè: non è importante se esiste o meno al momento la fibra ottica disponibile nel territorio. Ci saranno anche altre Regioni che seguiranno a breve l’esempio della Regione Lazio?
Con questa misura la Regione Lazio ha insomma ribadito l’obbligatorietà dell’impianto multiservizio per gli interventi di rigenerazione e di riqualificazione urbana, stabilendo che non c’è riqualificazione o rigenerazione urbana senza infrastruttura efficiente, qualificante e a norma di legge. Tra l’altro, solo con queste condizioni si prevede un apprezzabile premio di aumento della cubatura.