Comunità energetica: cos’è, come si costituisce, che vantaggi comporta

5 Settembre 2022 Luca Baldin


La storia della comunità energetica in Italia e in Europa inizia nel 2016 col varo del Clean Energy Package (CEP) da parte della Comunità Europea; in esso, per la prima volta, si parla di comunità energetica come di un nuovo attore del settore energetico.

Ma che cos’è una Comunità Energetica e perché improvvisamente, con la crisi degli approvvigionamenti energetici a causa della guerra Russo-Ucraina, questa nuova realtà è diventata di grande attualità?

In base alla normativa europea, la comunità energetica è un soggetto giuridico, basato sulla partecipazione volontaria di imprese, persone fisiche o amministrazioni comunali, che si pone come obiettivo quello di creare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità attraverso la produzione di energia collettiva che, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, deve provenire da fonti rinnovabili.

L’obiettivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è, quindi, anzitutto quello di conferire a chi ne fa parte una serie di vantaggi importanti, quali la possibilità di trasformare i consumer in prosumer, con conseguenti benefici in termini di risparmio sulla bolletta, ma non di meno è anche quello di avere un impatto positivo sull’ambiente, con la possibilità di alimentare anche un parco veicoli a emissione zero, sfruttando le stesse batterie dei veicoli come accumulatori ed equilibratori della rete (grazie alla tecnologia “vehicle to grid”).

Vantaggi significativi, che si realizzano in una dimensione che supera i confini del singolo edificio e si allarga a gruppi di edifici, singoli quartieri e, in determinati casi, interi piccoli centri abitati, sfruttando l’attitudine di alcune realtà immobiliari a produrre energia verde (grazie per esempio alla disponibilità di ampie superfici piane da destinare a tetti fotovoltaici, com’è il caso dei capannoni industriali, artigianali e per i grandi servizi, come i supermercati), consumandola in determinate ore del giorno, e di altre a consumare l’energia in esubero prodotta (per esempio nelle ore serali, come avviene in genere per le case di civile abitazione).

Ma entrando nello specifico, come si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile (in sigla CER)?

Il primo passaggio consiste nel creare un soggetto giuridico – solitamente un’associazione o una cooperativa – tra i diversi soggetti della comunità, siano essi persone fisiche, imprese, enti locali o altre entità.

Contestualmente occorrerà identificare il luogo, o i luoghi, in prossimità dei consumatori destinati a produrre energia verde, tipicamente attraverso impianti fotovoltaici, ma anche mettendo a sistema diversi impianti purché tutti alimentati da fonti rinnovabili (come l’eolico, le biomasse o l’idroelettrico).

Ogni entità immobiliare partecipante alla CER dovrà poi dotarsi di uno smart meter o contatore intelligente in grado di misurare i consumi di energia in tempo reale che andrà abbinato ad un software di energy management, ovvero di gestione dell’energia e di monitoraggio dei consumi.

A questo punto, una volta avviato l’impianto, il nuovo soggetto giuridico potrà fare richiesta al GSE (Gestore Servizi Elettrici) per ottenere gli incentivi previsti dalla normativa per la condivisione dell’energia, incentivi che riguardano l’energia autoprodotta e consumata ma non l’energia eccedente (ovvero quella prodotta in più rispetto a quella consumata) rilasciata in rete.

Ogni membro della comunità continuerà a pagare la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceverà dalla CER un importo rispetto alla condivisione dell’energia, che di fatto si tradurrà virtualmente in uno sconto significativo sul costo dell’energia consumata.

Proprio l’utilità di rilasciare in rete quanta meno energia possibile di quella autoprodotta, suggerisce di ottimizzare l’impianto della CER con adeguati sistemi di accumulo o “energy storage”, che consentono di ovviare alla tipica intermittenza delle fonti rinnovabili, consentendo di immagazzinare e quindi usare in un momento successivo l’energia prodotta, impianti che in un futuro non molto lontano, come si accennava poc’anzi, potranno essere costituiti dalle stesse batterie delle auto.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo 199/2021 che recepisce la Direttiva RED II, sono state inoltre introdotte alcune novità fondamentali che in questa sede vale la pena ricordare:

  • l’aumento del perimetro per le CER, passando dalla cabina secondaria a quella primaria, consentendo di realizzare CER anche tra più Comuni
  • l’aumento delle categorie dei soggetti ammessi a entrare a far parte delle CER, con l’inclusione di enti religiosi, di ricerca e del terzo settore
  • l’aumento della potenza massima del singolo impianto, che passa da 200 a 1000 kWp
  • l’inclusione tra i servizi erogabili dalla CER dei sistemi di home and building automation, l’efficienza energetica e la ricarica dei veicoli elettrici

I contributi economici spettanti alle CER sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione di energia per la durata di 20 anni.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa in rete, il GSE riconosce un corrispettivo unitario, pari alla somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze in bassa tensione.

Viene inoltre riconosciuta alla CER una tariffa premio pari a 110 € per MWh.

 

Luca Baldin

Project Manager di Pentastudio e della piattaforma di informazione e marketing Smart Building Italia. È event manager della Fiera Smart Building Expo di Milano e Smart Building Levante di Bari. Dirige la rivista Smart Building Italia.