Il chiarimento di ENEA in materia di Superbonus e VMC
I sistemi di VMC possono accedere al Superbonus nel caso in cui siano associati a un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. I sistemi di VMC risultano quindi parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.
Il tecnico abilitato assevererà che il sistema di VMC contribuisce a garantire l’ottenimento del risparmio energetico. Nota bene: sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Inoltre qualora si realizzi un intervento di isolamento termico dell’edificio e permanga il pericolo di formazione di muffe o condense, i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione tecnica che può quindi essere ricompresa nell’incentivo. In altre parole qualora la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali, non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, essa può rientrare tra gli interventi incentivati al 110%.
E’ necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione, di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici), una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
Per ulteriori info si rimanda alla FAQ 16 D al link