Il sistema neuronale dello Smart Building

1 Aprile 2021 Smart Building Italia


L’impianto multiservizio entra nella Guida CEI 306-2.

Quando nel novembre 2014 veniva approvata la legge n. 164 che introduceva l’art. 135 bis nel Testo Unico dell’edilizia, è apparso ai più attenti chiaro che si trattava di una svolta epocale per l’impiantistica delle telecomunicazioni in ambito home and building. Quel semplice articolo, composto di soli tre commi, rendeva infatti obbligatoria la predisposizione alla ricezione a banda larga mediante impianti in fibra ottica di tutti gli edifici la cui licenza fosse stata rilasciata dopo il 1° luglio 2015.

Dire che quel provvedimento abbia generato l’impatto atteso, significherebbe mistificare la realtà; in realtà degli oltre 260 mila edifici che in Italia hanno ottenuto licenza edilizia post luglio 2015, solo una minima parte sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla legge, come spesso accade in questo Paese. A incidere negativamente l’ignoranza della legge o la negligenza degli addetti ai lavori, ma anche la mancanza di autentici controlli, che espongono di fatto i progettisti e i costruttori a rischi non indifferenti, dal momento che il cosiddetto “impianto multiservizi” è a tutti gli effetti un’opera di urbanizzazione primaria (legge 29 settembre 1964, n. 847 art. 4 lett. g-bis) alla cui esistenza è legata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

All’affermazione dell’obbligatorietà per legge di tale impianto, doveva corrispondere per forza una descrizione tecnica. Per questa ragione la norma faceva esplicito riferimento ad alcune guide tecniche CEI, ovvero la vecchia 306-2, la guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali e le n. 64-100/1,2 e 3 che hanno come oggetto la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.

Agli esperti del CEI è apparso tuttavia immediatamente chiaro che la nuova normativa superava i limiti delle guide indicate e rendeva necessario e urgente intervenire nello specifico. Cosa che avvenne a tempi di record nel maggio 2015, con la pubblicazione della guida CEI 306-22, ideata e costruita esattamente in funzione dell’applicazione dell’art. 135 bis del T.U. dell’edilizia.

Un passaggio chiave, perché nel descrivere l’impianto reso obbligatorio dalla legge, si evidenziava che non si trattava solo ed esclusivamente di rendere possibile la connessione in fibra tra il terminale della rete BUL e l’utente (posto che tale terminale poteva essere anche sotto i tetti e legato alla ricezione di onde radio), bensì di costruire un impianto multifibra a prova di futuro. Si trattava, in altre parole, di cogliere l’occasione per descrivere un impianto progettato e realizzato come autentica rete neuronale dell’edificio, nel preciso momento in cui diventava evidente l’importanza di abilitare e gestire nuovi servizi digitali di diversa provenienza: dalla security, alla safety, dal monitoraggio ambientale e delle infrastrutture all’entertainment e al comfort. Era chiaro, dunque, che un impianto monofibra destinato esclusivamente alla rete dati non poteva soddisfare queste esigenze e si rendeva necessario immaginare un sistema più articolato, ma non molto più costoso, dal momento che il costo maggiore riguarda quasi sempre gli spazi installativi. Questo impianto veniva perfettamente delineato nella CEI 306-22 con riferimento per la realizzazione e gestione a tecnici abilitati ai sensi del DM 37/08 lettera B.

Si è trattato di un cambio dei paradigmi preesistenti, dal momento che la Legge introduceva di fatto un impianto proprietario che andava a costituire, né più né meno, la tratta terminale della rete BUL, quando, fino a quel momento, la rete TLC era stata di esclusivo appannaggio degli operatori. Una portata rivoluzionaria, probabilmente incompresa in fase iniziale, ma oggi di assoluta evidenza.

Rimaneva il fatto che l’obbligatorietà introdotta dalla legge riguardava solo gli edifici di nuova costruzione o profondamente ristrutturati, ovvero quelli a cui si riferiva l’art. 135 bis del T.U. dell’edilizia, cosa che introduceva una sorta di asimmetria tra patrimonio esistente e quello di nuova edificazione, specie nel momento in cui il piano nazionale banda larga introduceva il concetto di FTTH (Fiber to the home), prevedendo in progress la sostituzione dei verticali in rame esistenti.

A ciò ha messo fine la scelta, alquanto opportuna, del Comitato Elettrotecnico Italiano, di rimettere mano alla CEI 306-2, ovvero la “bibbia” per il cablaggio per le comunicazioni elettroniche di tutti gli edifici residenziali, che nel luglio del 2020 ha visto finalmente la luce, estendendo di fatto i criteri contenuti nella CEI 306-22 (abrogata) a tutti gli impianti di nuova realizzazione.

Se ne deduce che l’impianto multifibra o “impianto multiservizi” è oggi in Italia l’unico impianto normato per il cablaggio TLC di qualsiasi edificio, nuovo o in cui si preveda la sostituzione del vecchio doppino in rame.