Due pesi e due misure
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di Giuseppe Pugliese Direttore Commerciale della società FAIT di Roma
Tutte le perplessità in merito alle linee guida sugli impianti condominiali approvate da Agcom
In data 23 settembre 2021 è stato pubblicato il Comunicato stampa dell’Autorità di regolazione sulle telecomunicazioni relativamente all’accesso alle unità immobiliari dei condomìni per la realizzazione di reti in fibra ottica.
Questo comunicato fa seguito all’inchiesta pubblica avviata con la Delibera 85/21/CONS del 4 marzo 2021.
L’Autorità ora comunica la conclusione del procedimento con l’approvazione delle dette “Linee Guida”, anticipandone il contenuto per gli argomenti più importanti.
Nella prima pagina del documento si evidenzia “… di richiamare in modo unitario il quadro normativo di riferimento chiarendone limiti e finalità … così da scongiurare contenziosi derivanti dalla mancata o scarsa conoscenza del vigente quadro normativo in materia. …”.
Giusto e corretto!
L’Autorità evidenzia il quadro normativo perché tutti noi, anche l’Autorità, ci si deve riferire.
Testualmente nel comunicato si legge:
“… L’Autorità raccomanda di evitare, se l’impianto esistente è a norma, la inutile duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura già realizzata (impianto multiservizio). Resta fermo in capo agli operatori l’obbligo di mettere a disposizione l’infrastruttura – acquisita dal condominio, o realizzata in proprio – agli altri operatori che ne facciano richiesta alle condizioni previste dall’articolo 3 delle Linee Guida. …”.
Il quadro normativo che appare non considerato sembra invece dire una cosa diversa.
Il D.lgs. 33/2016, all’articolo 8 c. 1, testualmente recita:
“1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. …”.
La legge dice una cosa diversa da quanto asserito nel Comunicato Stampa.
La legge dice che il condominio che ha realizzato l’impianto multiservizio è obbligato a soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete (… hanno il diritto, ed ove richiestone l’obbligo …).
Perché l’Autorità cambia il quadro scrivendo di “... raccomandare di evitare … la inutile duplicazione …” nel caso in cui è il condominio che realizza l’impianto mentre invece tra operatori rimane l’obbligo di mettere a disposizione l’infrastruttura.
Due pesi, due misure!
Il citato decreto legislativo, come tutti gli atti di questo tipo, è corredato da una Relazione del Governo. relazione che fa parte integrante del quadro normativo, che però appare non considerato dall’Autorità, per quello che si legge nel Comunicato Stampa.
Nella pagina 11 della Relazione del Governo al decreto legislativo 33/2016 testualmente si legge:
“... Nell’art. 8 dello schema in commento si è semplicemente affermato l’obbligo dei proprietari (o del condominio ove costituito) di immobili già cablati di consentire l’accesso, equiparandoli sostanzialmente a gestori di infrastrutture. ...”.
Il quadro normativo, SEMPLICEMENTE, equipara i proprietari di immobili già cablati a GESTORI DI INFRASTRUTTURE; stessi obblighi e stessi diritti.
L’Autorità invece distingue.
Due pesi, due misure!
Entriamo in un altro argomento; quello più importante. La remunerazione dei costi.
La premessa a questo argomento è importante ma anche semplice:
La remunerazione della realizzazione dell’impianto e della sua manutenzione è inserita nelle bollette del servizio di rete che vengono pagate da ciascun utente al proprio operatore dei servizi di rete.
Questi, infine, remunerano l’operatore che ha realizzato quell’infrastruttura secondo un compenso definito dalla norma “equo e non discriminatorio”.
Equo, perché nessuno si può approfittare di aver realizzato una infrastruttura necessaria per un servizio ai cittadini.
Non discriminatorio perché un gestore di infrastruttura non può condividere ciò che ha realizzato tra diversi gestori di rete ad un costo differente. Si verrebbe a creare una disparità di trattamento.
L’Autorità nel comunicato afferma:
“… Con riferimento ai prezzi, fermo restando un principio di libera negoziazione tra le parti, in caso di contenzioso …”.
Questi sono i princìpi contenuti nel quadro normativo e più precisamente nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni elettroniche.
L’articolo 89, “Coubicazione e condivisione di infrastrutture”, comma 5-bis, testualmente recita: “… L’Autorità … può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici … al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. …”.
Lo stesso articolo, comma 5-quater, testualmente recita:
“… I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”.
È compito dell’Autorità (e del Ministero) “… contribuire allo sviluppo del mercato:
…
b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda …”.
Il principio della “… libera negoziazione tra le parti …” non è presente nel Codice delle Comunicazioni perché i provvedimenti devono prevedere condizioni “obiettive”, “trasparenti”, “non discriminatorie” e “proporzionati”.
Tutto questo significa che il prezzo dell’utilizzo della infrastruttura, tra operatori di rete, è determinato dall’Autorità, mentre se il proprietario è il condominio si applica il libero mercato.
Due pesi, due misure!
Vorrei approfittare dell’occasione per definire il quadro delineato dall’Autorità in merito alle condizioni definite nel vero quadro normativo: “obiettive”, “trasparenti”, “non discriminatorie” e “proporzionati”.
Relativamente al servizio della banda ultra-larga le delibere 100/19/CIR e 348/19/CONS l’Autorità ha “… definito i prezzi di accesso orientati ai costi per il periodo 2018-2021 sulla base del modello BULRIC. Più precisamente nel sito dell’Autorità si può leggere:
“Con la delibera in oggetto si approva l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice. … Con specifico riferimento all’implementazione dell’obbligo di controllo dei prezzi, che si conferma in capo a TIM, l’Autorità ha definito i prezzi di accesso orientati ai costi per il periodo 2018-2021, sulla base del modello BULRIC. …”.
Il modello cosiddetto “BULRIC” è definito nell’Annesso 1 del Documento V – delibera n. 348/19/CONS dove testualmente si legge:
“1. Principi generali del modello di costo.
1. Oggetto del presente allegato è la determinazione dei canoni dei servizi di accesso all’ingrosso su rete in rame ed in fibra per i servizi orientati ai costi.
2. Ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi wholesale, l’Autorità adotta un approccio in continuità rispetto a quello impiegato nella delibera 623/15/CONS, tenendo in massima considerazione la raccomandazione della Commissione europea sulle metodologie di costo e non discriminazione e, in particolare, i commi 30-31-37 di seguito richiamati …”.
La stessa Autorità dichiara di determinare i canoni dei servizi di accesso sulla rete in fibra, considerando le raccomandazioni della Commissione europea.
Perché allora se c’è il condominio che è assimilato a gestore di infrastruttura il principio è il libero mercato?
Due pesi, due misure!
Mi pongo da solo una domanda, per i lettori.
Ma quanto pesano questi “pesi”?
Vi fornisco la tabella dei costi approvati dall’Autorità ai sensi della normativa vigente, relativamente alle attività poste in essere all’interno di un edificio.
- canone mensile per ogni Segmento di Terminazione in Fibra Ottica; € 2,80
- contributo di attivazione per utente connesso non attivo; € 75,03
- contributo di migrazione per utente connesso attivo; € 75,03
- contributo di disattivazione per utente connesso attivo; € 64,39
- contributo per la realizzazione del Punto di Mutualizzazione (PMI) all’interno dell’Edificio, alla prima richiesta di accesso al PMI € 166,46
- contributo per lo studio di fattibilità per Segmento di Terminazione in fibra ottica (SdF); € 279,48
- contributo per l’aggiornamento della banca dati alfanumerica per ogni SdF seguito dall’ordine; € 134,13
- contributo in caso di intervento a vuoto di Manutenzione straordinaria. € 85,40
- Costo orario della manodopera (Maggiorazione del 25% per interventi in ore notturne o in giorni festivi e del 50% per interventi urgenti) € 43,41
Chiedo ad un qualsiasi impiantista o progettista, regolarmente qualificato ai sensi del Decreto ministeriale 37/2008 se queste remunerazioni sono “migliorabili”.
Se lo fossero, si abbasserebbero le tariffe per tutti gli utenti telefonici della banda ultra-larga del nostro Paese.
Altro ci sarebbe da dire in merito alla “certificazione secondo la regola dell’arte” citata nel Comunicato stampa.
In merito chiedo ai lettori se hanno mai visto una certificazione secondo la regola dell’arte rilasciata da un tecnico di un qualsiasi gestore che ha installato la fibra nell’unità immobiliare oppure ha installato il ROE nell’edificio.
Concludo queste note con una affermazione del nostro Presidente del Consiglio dei ministri nel recente discorso pronunciato alla Corte dei Conti:
“… Il Recovery and Resilience Facility riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente. …”.
In poche parole, è la spesa “buona” finanziata con il debito “buono”.
Voi pensate che oltre € 279 siano spesa buona per il contributo per lo studio di fattibilità per segmento di Terminazione in fibra ottica (cioè ogni utente), oppure è spesa buona remunerare oltre € 41 per ora la mano d’opera di un impiantista?
Giuseppe Pugliese