Come si accatasta un impianto multiservizio nel SINFI dopo l’ultima revisione dell’art. 135 bis del T.U. dell’Edilizia?
Abbiamo fatto una prova grazie alla collaborazione di Danilo Caloro, titolare di un’impresa di installazione di Lecce.
L’art. 135 bis del T.U. dell’Edilizia, come tutti sanno o dovrebbero sapere, è stato introdotto come effetto dell’approvazione dalla Legge n. 164/2014 art. 6 ter. È cogente dal 1° luglio 2015 e prevede l’obbligatorietà di dotare di impianti multiservizio passivi in fibra ottica tutti gli edifici, nuovi o ristrutturati, il cui permesso di costruire sia stato rilasciato dopo quella data.
Nella prima redazione dell’articolo di legge non vi era alcun riferimento al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) che è stato introdotto per la prima volta nel 2022 e successivamente modificato con l’approvazione del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48.
Il SINFI, lo ricordiamo, è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga e tra le funzioni che svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.
In quest’ottica l’impianto multiservizio, giustamente, viene trattato come la parte terminale (quella verticale) della rete BUL e, come tale, deve essere accatastato.
Come si diceva, la variazione introdotta nel 2022 attribuiva ai Comuni il compito di registrare gli impianti a seguito del ricevimento della Segnalazione Certificata di Agibilità da parte del Direttore dei lavori. Con l’ulteriore variazione introdotta nel 2024 quest’obbligo è stato trasferito ai tecnici abilitati che rilasciano il certificato di conformità dell’impianto stesso, che debbono provvedere in tal senso entro 90 giorni.
Con la curiosità che ci contraddistingue e con l’intento di svolgere un servizio per la nostra comunità professionale, ci siamo chiesti come si debba fare questa segnalazione e abbiamo in tal senso coinvolto Danilo Caloro, titolare di una nota impresa di installazione pugliese, che per noi ha contattato il SINFI chiedendo le modalità di registrazione di un impianto da lui realizzato e certificato.
Com’è andata Danilo?
Premetto che avevo tentato di registrare un impianto anche alcuni anni fa, quando questo non rientrava tra gli obblighi di un installatore, creando un po’ di scompiglio al SINFI, dal momento che prima mi avevano accreditato ad operare sul portale e a caricare i dati dei miei impianti che prevedevano anche quelli in formato GIS, per i quali avevo dovuto sviluppare una collaborazione con un professionista, per poi contattarmi e informarmi che avevano sbagliato e che io, non essendo un operatore non potevo caricare alcun dato sul SINFI.
E questa volta com’è andata?
Per ora meglio, direi, dal momento che ho segnalato che in quanto installatore abilitato, ai sensi del nuovo art. 135 bis del TU dell’edilizia dovevo registrare il mio impianto per rispettare un dettato di legge.
Quindi?
Quindi mi hanno gentilmente e celermente comunicato via mail che “ai fini della comunicazione degli edifici predisposti per la banda ultra larga, così come previsto dall’art. 135 bis comma 2-bis del D.P.R. 380/2001 e dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 marzo 2024 n.48, può fare riferimento alle informazioni riportate alla seguente pagina: https://www.sinfi.it/portal/comunicazione-degli-edificio-predisposti-alla-banda-ultra-larga/”
Tutto bene quindi. Hai tentato di fare la registrazione?
Certo, mi sono collegato al link e ho preso visione del form caricato, scoprendo con sollievo, ma anche con una certa sorpresa che la procedura era stata molto semplificata e che non si accede nemmeno ad un form standardizzato, ma semplicemente bisogna fare una PEC con alcuni allegati e che non si prevedono più i dati in formato GIS.
Questo implica che non potranno essere inseriti nelle mappe vettoriali che consultano gli operatori e gli enti che hanno accesso al SINFI.
Sembrerebbe così, la sensazione che ho avuto è che si sia messa una toppa ad una situazione a cui non erano preparati; infatti, ad una mia richiesta di chiarimento hanno risposto che “Al fine di evitare di dover comunicare dati tramite shapefile, e facilitare le segnalazioni, la procedura è stata semplificata in attesa di ulteriori modifiche alla piattaforma, che consentiranno di trasmettere direttamente online le informazioni richieste, individuando gli edifici interessati su mappa”. Hanno aggiunto anche che “Le comunicazioni inviate con le attuali modalità saranno inglobate all’interno del SINFI a valle dei nuovi rilasci e saranno interrogabili direttamente su mappa”.
Quindi ci stanno lavorando…
Si, ci stanno lavorando. Per ora i dati che bisogna inviare via PEC sono:
- Ubicazione dell’edificio
- Documento di certificazione dell’impianto (da allegare alla comunicazione)
- Riferimenti Catastali (ove presenti)
- Riferimenti del permesso di costruire (informazioni facoltative)
C’è un riscontro all’invio?
No, mi hanno risposto che non vi sarà alcun riscontro all’invio, vale insomma la ricevuta della PEC.
Una procedura che vale da oggi in poi o che può essere estesa anche ad impianti già realizzati? Ricordiamo che teoricamente se ne stanno realizzando dal 2015…
Ho chiesto anche questo, e mi hanno risposto che ovviamente non costituisce un obbligo, ma posso registrare anche gli impianti che ho realizzato precedentemente all’approvazione del DLgs 24 marzo 2024, n. 48.
Che sensazione hai avuto in conclusione?
Francamente mi è sembrato di essere il primo che chiedeva una cosa del genere e che non fossero molto preparati a far fronte a quanto prevede il Decreto di quest’anno. È evidente che si è avviata una procedura tampone, anche perché la mancanza dei dati GIS e la mancanza di standardizzazione creerà sicuramente molti problemi per l’eterogeneità dei dati che arriveranno. Speriamo che, come hanno promesso, la piattaforma SINFI venga rapidamente aggiornata.