Autoconsumo: con il DL Energia rinnovabili fino a 10 km

11 Giugno 2022 Ilaria Rebecchi


Una modifica all’emendamento che punta a dare sprint alle rinnovabili: focus sull’autoconsumo

Il DL Energia (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) presenta, nel mare magnum delle numerose proposte emendative, alcune interessanti modifiche strettamente legate all’autoconsumo di rinnovabili, in primis la misura che consente il collegamento tra impianto e utente finale fino a 10 chilometri.

Una modifica da parte della Commissione Ambiente che viaggia in tandem con gli interventi sulle procedure di autorizzazione per impianti sino a 10MW e altri emendamenti di semplificazione circa impianti galleggianti, repowering e accumulo.

Quali modifiche in tema di autoconsumo?

Art. 10-ter. – (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici) – 1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8”.

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo”».

Ilaria Rebecchi

Executive Editor della rivista e del portale Smart Building Italia, lavora come Giornalista e Senior Copywriter specializzata in settori come tecnologia e digitale, creatività e social media.