Rinnovabili: il nuovo regolamento europeo per le procedure autorizzative
Un nuovo regolamento che fissa le norme emergenziali per velocizzare la procedura autorizzativa in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili. Focus su tecnologie e progetti per accelerare la diffusione delle rinnovabili in UE
Il Regolamento UE 2022/2577 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea e datato 29 dicembre scorso istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.
In esso si legge che gli Stati membri devono poter introdurre deroghe ad alcuni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell’Unione Europea per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio dell’energia e di rete elettrica utili all’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
Due le condizioni di base: che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e che tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica.
Il nuovo regolamento fissa precise norme temporanee di carattere emergenziale per velocizzare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione.
Queste nuove norme si applicano a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.
Energia solare
La durata della procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature di energia solare e impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, inclusi i solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d’acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare.
Per la procedura autorizzativa inerente l’installazione delle apparecchiature per l’energia solare, per gli auto consumatori di rinnovabile, con capacità pari o inferiore a 50 kW, senza risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l’autorizzazione è da considerarsi concessa, se la capacità delle apparecchiature per l’energia solare non supera quella esistente della connessione alla rete di distribuzione.
Potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile
– QUI i nostri articoli –
Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.
Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione vengono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all’ente competente.
La revisione è subordinata all’obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell’impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall’estensione rispetto al progetto iniziale.
Se la revisione della potenza degli impianti solari non include l’uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l’impianto iniziale, il progetto è considerabile esonerato dall’obbligo.
Pompe di calore
– QUI i nostri approfondimenti sul tema –
La procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.
In assenza di problemi in tema di sicurezza, se non sono necessari lavori per le connessioni alla rete e se non sussiste incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per:
- pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW
- pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.