Superbonus: integrazione a fondo perduto del 10%
C’è tempo fino al 31 ottobre per attingere ad un fondo perduto ,riconosciuto sotto forma di bonifico, che copre fino al 10% della spesa sostenuta, ad integrazione del Superbonus ridotto nel 2023 all’aliquota del 90%.
Il cosiddetto “fondo indigenti”, introdotto con il decreto Aiuti quater 176/2022 (art. 9, comma 3), convertito in legge ad agosto prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro complessivi.
Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate ha definito il quadro procedurale definendo le modalità operative e procedurali per la trasmissione delle richieste.
Questa misura si applica esclusivamente alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al termine suddetto di presentazione della richiesta del 31 ottobre.
L’istanza può essere presentata da persone fisiche in ambito di interventi residenziali, a condizione che il richiedente abbiano:
- reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro nell’anno di imposta 2022;
- titolarità alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo
- aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale
L’istanza deve essere predisposta e trasmessa in modalità elettronica, direttamente dal richiedente o da intermediario delegato, esclusivamente mediante procedura telematica nell’apposita area del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.
Dopo la chiusura della procedura, cioè a partire dal 1° novembre 2023, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.
In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023.