Impianti verticali d’edificio: il ruolo della PA

16 Febbraio 2021 Smart Building Italia


Ne parliamo con Pasquale Capezzuto, Responsabile dell’Ufficio Energia e Impianti dello Sportello Unico per l’Edilizia della Ripartizione Urbanistica ed  Edilizia Privata del Comune di Bari.

Una memoria della Rete delle professioni Tecniche, depositata recentemente alla Camera dopo un’Audizione sul Recovery Plan e di cui abbiamo parlato su queste pagine, lamenta la mancata attuazione di quanto previsto dalla Legge 166/2014 in materia di predisposizione alla banda larga degli edifici nuovi o pesantemente ristrutturati. Lo stesso documento chiede con forza un intervento da parte dello Sato per sollecitare che le amministrazioni locali si impegnino per far rispettare le norme vigenti, come sembrerebbe ovvio, ma che in realtà non è. È noto, infatti, che dal luglio del 2015 a ogni concessione edilizia dovrebbe corrispondere il progetto e la realizzazione del cosiddetto “impianto multiservizio”, normato dalla guida CEI 306-2.

Poiché tale provvedimento risulta molto spesso ignorato da chi è preposto al controllo, incorrendo in rischi di cui non è evidentemente consapevole, ne abbiamo voluto parlare con l’Ing. Pasquale Capezzuto, che di queste cose si è occupato e continua ad occuparsi per il Comune di Bari, nell’auspicio che la sua testimonianza possa essere d’aiuto ai tanti funzionari di uffici tecnici comunali del nostro Paese.

Ing. Capezzuto, nel momento in cui è stato approvata la Legge n. 164/2014, introducendo la modifica al testo unico dell’edilizia che ha reso obbligatoria la predisposizione alla ricezione a banda larga degli edifici di nuova costruzione o sottoposti a profonda ristrutturazione, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico di una Città metropolitana come Bari, come ha operato? E quale dovrebbe essere il compito di un tecnico come lei in un ambito così controverso e delicato?
In qualità di responsabile dell’ufficio deputato al controllo dell’osservanza delle disposizioni di  legge in materia energetico-impiantistica nei procedimenti edilizio-urbanistici, l’Ufficio Energia e Impianti dello Sportello Unico del Comune di Bari, ho controllato che  negli interventi soggetti a tali  nuove disposizioni  fossero  inserite le indicazioni richieste. Appare evidente che nei casi in cui il Comune non si fosse dotato di uno specifico ufficio, come avvenuto dal 1995 nel Comune di Bari,  debba essere  l’ufficio urbanistica a dover far rispettare tali disposizioni, pena l’omissione di atti di ufficio.

 

Cosa deve produrre un professionista per essere in regola con la normativa vigente?
Il progettista dell’intervento edilizio per dimostrare all’atto del ritiro del permesso di costruire dell’edificio, o dei titoli abilitativi edilizi equivalenti, di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 135 bis del DPR n. 380/01 e ss.mm.iii. deve produrre, unitamente alla documentazione progettuale di natura energetico-impiantistica dell’edificio (progetto ai sensi del D.M. n. 37/08 , progetto e relazione tecnica ai sensi del decreto 26-6-2015 e D.Lgs n. 48/2020  e DPR 380/01 ), il progetto dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva nell’edificio, secondo quanto indicato dalle  disposizioni di legge e dalle Guide CEI 306-2 , CEI  64-110/1 e CEI 64-100/3, espressamente citate.

Tale infrastruttura  sarà costituita da adeguati spazi installativi orizzontali e verticali, nelle parti comuni, e da impianti di comunicazione ad alta velocità  fino a punti terminali di rete, ovvero dell’impianto in fibra ottica. Tale impianto sarà  costituito dalle infrastrutture di accesso e interne che partono dal Ripartitore Ottico di Edificio (ROE) e dal Centro Servizi ottici di edificio (CSOE) e arrivano alla scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) nel quadro di distribuzione dei segnali di appartamento (QDSA) nelle quali  verrà cablata la fibra ottica, comprendente  gli spazi installativi interni e  l’infrastruttura di distribuzione orizzontale nell’unità immobiliare, fino al punto presa dati.

Nei casi previsti dall’art. 5 del D.M. n. 37/08, il progetto dell’impianto a fibra ottica, che è un impianto elettronico, verrà progettato da un professionista abilitato nell’ambito delle rispettive competenze. In fase di segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) ai sensi della normativa vigente andrà verificato dal professionista abilitato asseverante, che siano state realizzate le opere previste in progetto da installatori abitati ai sensi del D.M. n. 37/08 e rilasciate le relative dichiarazioni di conformità ai sensi dello stesso decreto. Su tali segnalazioni il Comune effettuerà i dovuti riscontri cartolari e potrà effettuare i controlli sul campo previsti dall’art. 14 della legge n. 46/90, unico articolo ad oggi in vigore.

 

Gli impianti di telecomunicazioni, ai sensi di quanto introdotto con DL 133/2014, sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria. In che sanzioni può incorrere il progettista e il proprietario dell’immobile in caso di mancata realizzazione di tali opere?
Nel caso di inosservanza delle disposizioni in questione, in generale, si verificano una serie di fattispecie sanzionatorie nel procedimento amministrativo. Il progettista nel caso di richiesta di titoli abitativi edilizi, in qualità di tecnico asseverante, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, in tal caso le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, lo stesso sotto la propria responsabilità dichiara che l’immobile è dotato delle opere di urbanizzazione primaria (modulistica unificata regionale) .

Il progettista assevera anche la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato (modulistica unificata regionale). Ricordiamo che per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’ art. 23 c.1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell’ art. 21 della legge n. 2141/90 nel caso di segnalazioni certificate, il Costruttore o il proprietario dell’immobile dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi, ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ai sensi delle normative di settore, infine, nel caso in cui il Costruttore dell’edificio o il proprietario, che  non osservi quanto previsto dall’art. 5   del D.M. n. 37/08, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 15 c.2  del decreto. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 46 del 5 marzo 1990  i Comuni effettuano i controlli per l’osservanza delle disposizioni del decreto.
Secondo lei un acquirente di un immobile non in regola con quanto previsto dalla normativa in oggetto, ma che ha avuto comunque tutte le autorizzazioni dal Comune di riferimento, può chiamare in causa il Comune stesso in caso di giudizio per danni?
Attualmente  vige il regime di segnalazione certificata, che si sostituisce a quello autorizzatorio, per cui un  acquirente può chiamare in causa  il progettista e il costruttore dell’edificio per quanto su espresso e, in caso di omissione delle verifiche di competenza, anche i soggetti pubblici deputati.
Che cosa rischia un funzionario pubblico che non faccia applicare la norma?
Il provvedimento relativo al  premesso di costruire viene  rilasciato, ai sensi dell’art. 13 del DPR, dal dirigente o responsabile dello sportello unico comunale  nel rispetto delle leggi , dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. Pertanto nel caso in cui non venga accertato il rispetto delle disposizioni di legge relative alla infrastruttura fisica passiva , legge 164/2014, il dirigente può incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio e  la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del  permesso di costruire  è  viziata da nullità (art. 21 septies  del DPR 380/01). Inoltre il responsabile del procedimento  ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/90 e ss.mm. deve valutare ai fini istruttori le condizioni  di ammissibilità e i presupposti per l’emanazione del procedimento. Nel caso in cui il funzionario non eserciti il  dovere di controllo previsto  dall’art. 14 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 potrebbe incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio.

Che cosa consiglierebbe ai Comuni per mettersi al riparo da possibili problemi e per farsi parti diligenti nel processo di digitalizzazione del Paese?
Se l’amministrazione non  fosse in grado di istituire un ufficio specifico per la gestione dei procedimenti di natura energetico-impiantistica, dovrebbe almeno  dotare l’ufficio urbanistica di personale competente nelle disposizioni di legge di settore.