Prorogata la validità di atti abilitativi, tra certificati e attestati. Ma non solo: il Decreto Cura Italia è ormai vicino alla conversione in legge e nei prossimi giorni arriverà alla Camera per ottenere la fiducia.
Numerose anche le specifiche e i provvedimenti stabiliti sul fronte dell’edilizia: dalla sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, con impatto sulle gare d’appalto e sui concorsi di progettazione e di idee. Prorogate anche le convenzioni di lottizzazione e i termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati.
Il dettaglio di seguito.
Certificati, attestati e atti abilitativi
Termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati
Con riguardo ai contratti tra privati – in validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 – con oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, una modifica al “Cura Italia” approvata al Senato dispone la proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni. La disposizione precisa che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Termini delle convenzioni di lottizzazione
Il comma 2-bis dell’articolo 103, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942 (Legge urbanistica nazionale), ovvero accordi dello stesso tenore comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Termini dei procedimenti amministrativi
Inoltre, i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo 23 febbraio – 15 maggio 2020. Il Dl Cura Italia con l’articolo 103 ha disposto la sospensione di tali termini dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020; la data del 15 aprile è stata poi portata al 15 maggio 2020 dal decreto cosiddetto “Liquidità” (articolo 37).
Si tratta di una disposizione ampia, applicandosi a tutti i procedimenti amministrativi, anche relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
Chiarito che questa disposizione ha impatto anche sui termini relativi ai procedimenti previsti in materia antincendio dal Dpr 151 del 2011.
Il caso degli appalti pubblici
La disposizione che sospende i termini dei procedimenti amministrativi è di impatto anche per il settore degli appalti pubblici. Dunque, la sospensione dal 23 febbraio fino al 15 maggio si applica a tutti i termini stabiliti dalla lex specialis, come ad esempio: i termini per la presentazione delle offerte, quelli stabiliti per i sopralluoghi, i termini concessi per il cosiddetto “soccorso istruttorio” e quelli stabiliti nei bandi dei concorsi di progettazione o di idee.
Proprio per l’applicazione ampia della disposizione alle procedure di appalto, l’Anac ha rilevato un rischio di blocco del settore con la ripresa delle attività della fase due, ed ha per questo sollecitato un intervento normativo da parte del legislatore.
Effetto anche sul silenzio-assenso e silenzio-diniego
La sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio dei termini amministrativi vale anche «per i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento», il riferimento è alla formazione del silenzio-assenso o del silenzio-diniego.