Il nuovo regolamento FGAS
Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che entrerà in vigore l’11 marzo 2024.
Il nuovo Regolamento riguarda i gas fluorurati a effetto serra e sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014, prevedendo:
- Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate
- Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra
- Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
- Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni
La finalità è quindi disciplinare tutte le applicazioni che contemplino la presenza di F-GAS con l’obiettivo di arrivare alla loro eliminazione al 2050 dato il loro impatto negativo sull’effetto serra.
A quali gas e apparecchiature si applica il nuovo regolamento F-GAS
Viene fatto un elenco di tutti i gas assoggettati all’applicazione del Regolamento:
- Allegato I: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati
- Allegato II: idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate
- Allegato III: eteri, chetoni e altri composti fluorurati
Puri o come miscele di tali sostanze, ad esempio l’R32 fa parte degli HFC e d ha un potenziale di impatto ambientale climalterante (GWP – global warming potential) pari a 675 volte la CO2, mentre l’R410A è una miscela dell’R32 e di un altro HFC, R125, e si applica anche a quest’ultimo essendo una miscela.
Inoltre, il Regolamento si applica:
- Ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Il regolamento ha tra le proprie finalità principale l’eliminazione dell’immissione nel mercato europeo di idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, dal 2050 con una quota di riduzione progressiva più severa rispetto a quella del previgente regolamento.
Si intende favori la diffusione di soluzioni alternative rispettose meno impattanti con un calendario di obblighi crescenti nel tempo, che avranno impatto anche sull’attuale parco macchine installato.
Quindi, oggi è fortemente raccomandabile fare scelte consapevoli del nuovo contesto legislativo che si è recentemente delineato per non incorrere in sanzioni o situazioni per cui gli impianti debbano essere messi fuori servizio.
Le principali novità del nuovo regolamento F-GAS
Tra le numerose novità alcune delle principali che meritano di essere notate sono:
– l’applicazione dei controlli delle perdite ad una categoria di apparecchiature più estesa
– Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
– Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas
– Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Come anche per le imprese
– Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature
– Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
– I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
– Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
– Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
– Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.