Le vetrate removibili sui balconi non più soggette ad autorizzazione
Una norma del decreto Aiuti bis mette fine alle ambiguità e ai divieti di molti Comuni per l’installazione delle VEPA su verande, logge e balconi
Fra gravi questioni internazionali e una vigilia elettorale come al solito infarcita da polemiche, a qualcuno potrebbe essere sfuggito un fatto, o meglio una nuova norma di legge, che nei prossimi anni è destinata ad impattare sulle decisioni di molti italiani in relazione ai lavori da eseguire nella propria abitazione, Oltre che, scusate se è poco, a creare dei ritorni economici per le aziende interessate, che poi sono quelle che producono, distribuiscono ed installano vetrate ed infissi.
Intervento di edilizia libera
Una nuova norma di legge che di fatto cambia completamente le regole del gioco nell’ambito di uno degli interventi più “ambigui” nel novero dei lavori di ristrutturazione domestica, ovvero la chiusura di balconi e verande con delle vetrate panoramiche amovibili, identificate dall’acronimo VEPA. Un’operazione che, dopo l’approvazione dell’articolo 33-quater (che modifica il Testo Unico Edilizia) inserito nel cosiddetto decreto Aiuti bis, sarà d’ora in poi possibile effettuare senza se e senza ma poiché inserita negli interventi di edilizia libera, che quindi non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione.
Un intervento fin qui ambiguo perché questo tipo di vetrate si trovavano in una sorta di terra di nessuno, con l’assenza di una regolamentazione esplicita che generava autentici paradossi. Infatti, progetti identici andavano incontro ad esiti opposti a seconda del luogo in cui veniva richiesta l’autorizzazione. In certi Comuni le VEPA ottenevano il via libera senza problemi, mentre in altri scattava il diniego perché erano considerate un modo per aumentare i volumi dell’abitazione e quindi compiere un abuso edilizio.
Il testo della norma
Tutto ciò dovrebbe ormai appartenere al passato – usiamo il condizionale perché nel nostro Paese le complicazioni e i cavilli sono sempre dietro l’angolo – poiché il testo della nuova norma parla chiaro. Il citato articolo 33-quater indica che sono consentiti “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio”.
Quanto alle limitazioni, la norma specifica che “tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”. Ed ancora, “tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.