Hai la casa cablata? Allora sei un gestore di infrastruttura
Il 1 luglio 2015 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Sblocca Italia contenente la norma che recita “Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.
Giusto ad un anno di distanza, il 1 luglio prossimo, entrerà in vigore il decreto legislativo 33/2016 – pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale – che, recependo la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, mette in atto le misure per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’importanza di questo decreto per l’economia dell’edificio in rete risiede nell’articolo 8 che riguarda esplicitamente l’infrastrutturazione fisica interna all’edificio e l’accesso alla rete.
Con una singolare coincidenza temporale viene quindi posto un altro fondamentale mattone per il riconoscimento normativo dell’importanza strategica della casa cablata, uno strumento concreto per l’innovazione tecnologica del Paese e perseguire gli obiettivi indicati dall’Agenda Digitale Italiana.
Nello specifico, nell’articolo 8 si afferma l’obbligo dei proprietari di immobili già cablati di consentire l’accesso, equiparandoli sostanzialmente a gestori di infrastrutture. La casa cablata ha perciò la possibilità di diventare una fonte di reddito. Inoltre, è disciplinato che, anche nel caso in cui un edificio esistente realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso divenendone titolare, sia previsto l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie.
Nella misura si è perciò voluto dare forza al principio generale delle norme già approvate prevedendo il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso; se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; il diritto, in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
A beneficio degli operatori, rendiamo disponibile il download della Gazzetta Ufficiale qui.